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giurisprudenza

L’avvocato non può accettare l’incarico di arbitro se una delle parti è assistita da un altro professionista con cui intercorre un rapporto di società o associazione ovvero eserciti negli stessi locali la professione (Cass., Sez. Un., 9 aprile 2020, n. 7761)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha affermato un importante principio in tema di responsabilità disciplinare, richiamando il dettato dell’ art. 55 del codice deontologico, che sancisce l’incompatibilità dell’incarico arbitrale, qualora una delle parti del procedimento arbitrale sia assistita da difensore socio o associato dell’avvocato designato come arbitro. La norma si applica sia nel caso di arbitrato rituale che irrituale e garantisce che l’arbitro sia ed appaia autonomo, indipendente e imparziale. Viene inoltre precisata l’irrilevanza della circostanza per la quale l’arbitro possa recedere dal suo incarico solo per giusta causa, da ravvisarsi in tale specifico caso proprio nell’incompatibilità prevista dal richiamato art. 55. Da ciò deriva che non solo l’accettazione, ma anche l’effettivo esercizio del mandato arbitrale nelle predette condizioni di incompatibilità assume un rilievo disciplinare e produca tali effetti sino alla fine dello svolgimento del mandato. Nel caso di specie viene dunque confermata la sussistenza dell’illecito disciplinare ravvisata proprio nella condotta del padre, avvocato nominato nel collegio arbitrale chiamato a dirimere un procedimento in cui una delle parti era assistita dal figlio, a nulla peraltro rilevando l’eventuale consenso delle parti.

A cura di Guendalina Guttadauro