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giurisprudenza

L’avvocato, per le somme percepite a titolo di compenso, deve emettere fattura al momento del pagamento a nulla rilevando l’eventuale ritardo nell’adempimento (CNF, Sent., 27 febbraio 2019, n. 1)

Con la sentenza in esame il CNF è chiamato a pronunciarsi sull’obbligo degli avvocati di provvedere ad emettere regolare fattura al momento dell’incasso di somme di denaro dal cliente a titolo di rimborso di spese legali. Nel caso di specie, due avvocati hanno incassato dal cliente l’importo di 88.000,00 per estinguere un mutuo contratto dal cliente; nondimeno, il cliente ha lamentato che gli avvocati hanno trattenuto parte di detta somma a titolo di rimborso di spese legali senza fornire tempestivo ed adeguato rendiconto. L’istruttoria ha consentito di accertate che gli avvocati hanno adempiuto correttamente gli obblighi di informativa e di rendiconto dell’attività svolta, tuttavia, questi non hanno provveduto ad emettere regolare fattura relativamente alle somme trattenute a titolo di rimborso spese legali e, conseguentemente, sono venuti meno ai doveri di probità e diligenza. Il CNF ha comminato la sanzione disciplinare della censura.

A cura di Fabio Marongiu