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giurisprudenza

L’Avvocatura di Stato non è una magistratura ma è un organo di collaborazione contenziosa e consultiva di tutte le Amministrazioni dello Stato (Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 6184)

La sentenza in oggetto è di particolare rilievo in quanto, nel decidere una controversia relativa alla legittimità della nomina al posto di ruolo di Avvocato generale aggiunto, fornisce una ampia ricostruzione delle caratteristiche ontologiche e delle funzioni dell’Avvocatura dello Stato.

In particolare, il Consiglio di Stato ha occasione di chiarire che l’Avvocatura dello Stato non è una magistratura, ma un organo di collaborazione contenziosa e consultiva di tutte le Amministrazioni dello Stato (e non solo), di rilievo non costituzionale, posta in rapporto di dipendenza organica con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’Avvocatura dello Stato, dunque, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa, non è caratterizzata da quell’autonomia e quell’indipendenza dal potere esecutivo che, per la Costituzione, caratterizzano la magistratura, in quanto, nell’attività contenziosa, svolge il ruolo di tutela legale di una “parte”, in modo non dissimile da quanto avviene nel rapporto tra l’avvocato libero professionista e il suo cliente, e nell’attività non contenziosa si pone comunque nell’interesse dell’apparato pubblico e non già nell’interesse generale dell’ordinamento giuridico.

Di conseguenza, il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato non è assimilabile agli organi di autogoverno della magistratura che ne garantiscono l’autonomia e l’indipendenza dagli altri poteri dello Stato e gli avvocati dello Stato non possono equipararsi ai magistrati, se non ai limitati fini del trattamento economico (classi stipendiali), secondo quanto previsto dall’art. 23 R.D. n. 1611/1933, con esclusione per il resto di qualsiasi assimilazione di tipo funzionale.

A cura di Giovanni Taddei Elmi