La pronuncia in commento è esemplificativa di un orientamento giurisprudenziale condiviso all’interno del Tribunale di Firenze in ordine all’esperimento della mediazione obbligatoria. Secondo tale indirizzo, la partecipazione al primo incontro di mediazione obbligatoria non vale a ritenere esperito il tentativo di mediazione, qualora le parti si limitino a manifestare la volontà di non dare seguito alla procedura senza indicarne gli specifici impedimenti, con il grave effetto di ritenere improcedibili ex art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010 le domande avanzate.
A cura di Raffaella Bianconi