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giurisprudenza

Nel caso in cui il fascicolo di parte sia stato ritirato ai sensi dell’art. 169 c.p.c. e non sia stato restituito alla Cancelleria, il Giudice non è tenuto a segnalare la circostanza alla parte e deve decidere la controversia allo stato degli atti (Cass., Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4680)

Nella fattispecie in esame il ricorrente censura la sentenza che l’ha visto soccombente in grado di appello lamentando, tra l’altro, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto avvertire la parte della mancanza del suo fascicolo, ritualmente ritirato ai sensi dell’art. 169 c.p.c., e pertanto concedere un termine per provvedervi.

Sul punto la Corte di Cassazione ha rilevato che l’art. 169 c.p.c. non prevede in capo al Giudice il dovere di segnalare l’assenza del fascicolo alla parte che lo ha ritirato.

Per ribadire quanto sopra la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sul punto, in particolare citando la sentenza n. 10741/2015, secondo cui: “il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo ai sensi dell’articolo 169 c.p.c., senza che poi il medesimo risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti”.

A cura di Giulio Carano