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giurisprudenza

Nel processo civile telematico ai fini del perfezionamento del deposito è sufficiente l’emissione del secondo messaggio di posta elettronica certificata, attestante l’avvenuta consegna, in quanto è in quel momento che le attività del mittente necessarie al buon esito dell’invio telematico devono ritenersi esaurite e la comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia (Cass., Sez. I, Ord. 27 giugno 2019, n. 17328)

In tema di processo civile telematico la Suprema Corte torna ad affermare che il deposito di un atto deve ritenersi perfezionato nel momento in cui viene emesso il secondo messaggio di posta elettronica certificata – ovvero la ricevuta di avvenuta consegna –, in quanto proprio a tale data il mittente ha esaurito le operazioni necessarie perché l’invio telematico vada a buon fine. Viene inoltre precisato, richiamando la vigente normativa, che il deposito è tempestivamente eseguito quando detta ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza del termine e non invero entro le ore 14h00 del medesimo giorno, come previsto originariamente.

A cura di Elena Borsotti

Allegato:
17328-2019