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giurisprudenza

Nelle controversie tra avvocato e cliente, è competente il Tribunale del luogo di dimora abituale del cliente al tempo della domanda (Cass., Sez. VI, Ord., 30 marzo 2015, n. 6333)

La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha affermato che i giudizi in cui il consumatore è parte devono essere proposti nel luogo di residenza di quest’ultimo, con la specificazione che per residenza (cui fa riferimento l’art. 33, comma 2, lett. u del Codice del Consumo) deve intendersi, a norma dell’art. 43 c.c., il luogo di dimora abituale del consumatore (cd. residenza sostanziale, che può essere diversa da quella risultante dai registri anagrafici, cd. residenza formale).
La Cassazione ha pertanto condiviso le conclusioni del Tribunale di merito, che si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale del luogo ove il consumatore aveva, al tempo della domanda, la propria dimora abituale.
Nel caso di specie l’avvocato, sulla ovvia premessa che la dinamica del rapporto fra cliente e proprio legale viene regolata dal c.d. codice del consumo, aveva incardinato il giudizio de quo presso il luogo di residenza formale del cliente, ma – come emerso in corso di causa – non poteva non sapere che quest’ultimo abitava da anni in altra città, ove lavorava e riceveva la corrispondenza inoltratagli proprio dal legale e, quindi, ove aveva la propria residenza sostanziale.

A cura di Giulio Carano