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giurisprudenza

Non è incostituzionale la c.d. nuova Legge Pinto nella parte in cui concede alla Pubblica amministrazione un termine di 6 mesi per provvedere al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo (Corte Cost., 26 giugno 2018, n. 135)

Con la sentenza in oggetto la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Liguria in riferimento al nuovo meccanismo di liquidazione degli indennizzi per irragionevole durata del processo disciplinato dall’art. 5 sexies, commi 1, 4, 5, 7, e 11, L.  24.3.2001, n. 89 (introdotto dalla legge di stabilità 2016, n. 208/2015), secondo il quale l’Amministrazione pubblica effettua il pagamento delle somme liquidate ai sensi della stessa Legge n. 89/2001 (cd. Legge Pinto) decorsi 6 mesi dalla presentazione di un’apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del creditore, senza che nel frattempo al creditore sia data la possibilità di procedere all’esecuzione forzata né all’ottemperanza.

Il TAR Liguria ha dubitato che tale meccanismo di pagamento sia da ritenersi compatibile con gli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. in quanto esso sembrerebbe essere fonte di un ingiustificato aggravio procedimentale nonché di un ostacolo al pieno soddisfacimento del credito, privilegiando ingiustificatamente l’Amministrazione debitrice.  E ciò anche sul presupposto che il termine dilatorio di 6 mesi sia da sommarsi a quello di 120 giorni già previsto in via generale per tutti i crediti vantati nei confronti di un’amministrazione dello Stato ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Secondo la Corte Costituzionale, tuttavia, l’art. 5 sexies della Legge Pinto va letto nel senso che il termine di 6 mesi previsto dal comma 5, in quanto speciale rispetto a quello di 120 giorni stabilito dal d.l. n. 669/1996, non va ad aggiungersi a quest’ultimo.

Inoltre, sempre secondo la Corte Costituzionale, il meccanismo così delineato dall’art. 5 sexies della Legge Pinto non comporta un ingiustificato aggravio procedimentale, né viola il diritto del creditore ad una piena ed integrale soddisfazione dei crediti in questione,  in quanto costituisce un ragionevole bilanciamento tra l’interesse del creditore a realizzare il suo diritto (che non è negato) e l’interesse dell’Amministrazione pubblica ad approntare un sistema di risposta, organico ed ordinato, con cui far fronte al flusso abnorme delle procedure di pagamento dei crediti fondati su decreti ottenuti ai sensi della L. n. 89/2001.  Sicché il differimento dell’azione esecutiva, trovando la propria giustificazione in esigenze di ordine generale, non viola la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale e delle ragioni del creditore.

A cura di Giovanni Taddei Elmi