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giurisprudenza

Praticante che ‘occupa’ lo studio del dominus; la confusione sul petitum fa escludere il risarcimento del danno (Cass., Sez. VI, Ord. 12 gennaio 2021, n. 277)

La pronuncia in esame trae origine da un giudizio introdotto da un avvocato che aveva evocato in giudizio la praticante, assumendo l’occupazione abusiva del proprio studio da parte di quest’ultima.

L’avvocato ha ottenuto la reintegra nel possesso e, nell’ambito del conseguente giudizio di merito, il Tribunale ha accertato che sussisteva una “situazione di co-godimento del bene, avendo la Caia la detenzione ed il Tizio il possesso, con reintegra di quest’ultimo, dunque, nel godimento comune, dopo che ne era stato privato dalla sostituzione della chiave di ingresso da parte della Caia”.

L’avvocato ha quindi introdotto un ulteriore giudizio “per il risarcimento del danno da illegittima occupazione, che però è stata rigettata sia in primo che in secondo grado”; domanda rigettata sul presupposto, in estrema sintesi, che il giudizio di merito di cui sopra si sia concluso con l’accertamento (con efficacia di giudicato esterno) del co-godimento del bene e l’esclusione di una illegittima occupazione dello studio.

Con ricorso in Cassazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando, in primo luogo, “che egli aveva svolto una domanda di risarcimento da mero spoglio (la sostituzione della serratura) mentre la corte ha inteso la domanda come di risarcimento da occupazione illegittima”.

La Cassazione ritiene, invece, che “il rigetto della domanda del Tizio è conseguenza della corretta interpretazione che ne fa la corte, la quale intende il petitum come risarcimento del danno da occupazione illegittima e non come risarcimento del danno da mero spoglio e ritiene che il giudicato esterno ha escluso l’illegittimità dell’occupazione; osserva poi la corte che la domanda di risarcimento da mero spoglio è stata avanzata dal ricorrente con le note difensive, ma tardivamente, e questa statuizione è incontestata”.

La Suprema Corte rigetta, poi, gli ulteriori motivi di impugnazione proposti e, soprattutto, dichiara il ricorso improcedibile per mancato deposito della relazione di notifica della sentenza impugnata, richiamando i propri precedenti in forza dei quali “il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita – nei termini di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c. – anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente”.

A cura di Giulio Carano