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giurisprudenza

Risponde di truffa aggravata l’avvocato che chiede al cliente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento di compensi extra non rientranti nella prestazione a carico dello Stato (Cass., Sez. II Pen., 16 maggio 2016, n.20186)

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per truffa aggravata pronunciata dalla Corte di Appello di Catania nei confronti di un avvocato reo di aver richiesto ed ottenuto il pagamento delle proprie competenze dalla cliente ammessa al patrocinio a favore dello Stato. In particolare, all’avvocato è stata contestata l’omessa informazione alla cliente delle conseguenze dell’ammissione al gratuito patrocinio; peraltro, dalla ricostruzione della vicenda così come descritta nelle motivazioni emerge che l’avvocato ha percepito dalla cliente significative somme di denaro pur avendo già ottenuto dallo Stato quanto liquidato a seguito dell’ammissione al gratuito patrocinio. Inutile ricordare che a seguito dell’avvenuta ammissione al gratuito patrocinio non devono essere avanzate richieste di pagamento alla cliente.

A cura di Fabio Marongiu