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giurisprudenza

Se tramite delle dichiarazioni on line si offende la reputazione di un avvocato, pur indicandone solo le iniziali, si può commettere il reato di diffamazione aggravata (Cass., Sez. V Pen., 20 dicembre 2016, n. 54177)

Nel caso di specie l’imputato era stato chiamato a processo per aver redatto e diffuso, con il mezzo della stampa on line, delle dichiarazioni con le quali si offendeva la reputazione di un professionista Avvocato, se pur indicandolo soltanto con le iniziali nominative.

In prime cure l’imputato era stato prosciolto in quanto l’indicazione delle sole iniziali del professionista non era stata considerata sufficiente a far risalire alla identificazione della potenziale persona offesa.

La motivazione di proscioglimento, tuttavia, non convince la Corte di Cassazione la quale anzitutto rileva: a) i fatti di cui al processo di sono svolti in un ambito territoriale ristretto e con un pubblico di lettori circoscritto; b) l’appartenenza allo specifico settore professionale presso cui la persona offesa opera; c) l’indicazione, negli scritti pubblicati, del Foro di appartenenza dell’Avvocato; d) il piccolo paese in cui l’Avvocato svolge la professione, nel quale risultava essere il solo.

Queste circostanze, ad avviso dei giudici di legittimità, costituiscono sicuri indici che conducono ad una agevole individuazione della persona verso cui sono rivolte le dichiarazioni diffamatorie.

Di talchè, la Corte ricorda il principio più volte affermato secondo cui: “il reato di diffamazione a mezzo stampa è configurabile anche in assenza di esplicite indicazioni nominative, quando i soggetti verso cui le espressioni ritenute diffamanti sono state rivolte, siano individuabili tramite riferimenti alle attività lavorative svolte” (cfr. Sent. n. 2784 del 21/10/2014).

A cura di Devis Baldi