Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Se un Avvocato è indagato non può essere sequestrata indistintamente tutta la documentazione, informatica e cartacea, presente nel suo studio (Cass., Sez. II Pen., 31 ottobre 2017, n. 53810)

Il caso portato al vaglio della Suprema Corte è afferente all’ipotesi in cui, in presenza di un professionista legale indagato penalmente, venga sottoposta a sequestro della documentazione digitale e cartacea presso lo studio di questi; la questione, pertanto, va tenuta ben distinta dall’ipotesi in cui si voglia sequestrare la medesima documentazione presso lo studio del professionista quando, ad essere indagato, non sia il medesimo bensì il cliente dello stesso: in tal caso, invero, valgono tutte le garanzie volte alla tutela del diritto di difesa dell’indagato/imputato previste dal codice di rito.

Orbene nel caso in esame, appunto, gli agenti di p.g. avevano sequestrato indistintamente tutta la documentazione informatica e cartacea rinvenuta all’interno dello studio legale del professionista, indagato per vari reati contro il patrimonio, fallimentari e tributari.

La Cassazione per la soluzione della questione muove anzitutto dalla Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica, sottoscritta a Bucarest il 23/11/2001. In essa si chiarisce che con il termine “sequestrare” si deve intendere non solo la materiale apprensione di una “res” fisica ma anche il trattenere una mera copia di dati o informazioni digitali. La predetta Convenzione, poi, va letta unitamente alla recente Sentenza “Andreucci” delle Sezioni Unite (S.U. n. 40963 del 20/07/2017) ove si è chiarito che è possibile sottoporre a sequestro non solo un intero sistema informatico o un contenitore (pc, pen drive, etc.), ma anche un singolo dato informatico che sia in essi contenuto.

Fatte queste doverose premesse, quindi, la Corte chiarisce che il Tribunale del Riesame competente ha errato nell’applicare al caso di specie la normativa prevista dall’art. 258 c.p.p., che riguarda espressamente i soli documenti cartacei e che non contempla la possibilità di impugnativa del provvedimento di estrazione di copia che sia distinto da quello di sequestro della res.

Piuttosto, l’interesse alla restituzione (e quindi all’impugnazione del provvedimento che ne ha disposto il sequestro) deve essere rivolto al dato informatico in sé, distinto dal supporto che originariamente lo conteneva, di talchè la mera restituzione del supporto senza i dati in esso contenuti non può ritenersi esaustivo ai fini della restituzione delle cose sequestrate.

Infine, la Corte di legittimità censura anche l’acquisizione indistinta di tutta la documentazione in possesso dell’indagato senza che vi fosse alcun collegamento con le ipotesi di reato previste a carico del medesimo e, inoltre, in violazione dei limiti fissati dal G.I.P. nel provvedimento autorizzativo del sequestro: una tale modalità operativa risultava invasiva altresì delle posizioni soggettive dell’indagato e dei terzi, costituzionalmente tutelate dall’art. 21 Cost., cui è connessa la garanzia del segreto professionale.

A cura di Devis Baldi