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giurisprudenza

Un’attestazione medica imprecisa non giustifica il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore (Cass., Sez VI Pen., 5 febbraio 2016 n.4888)

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte torna ad occuparsi di legittimo impedimento del difensore dichiarando inammissibile, perché infondato, il ricorso per cassazione presentato dall’imputato che lamentava la violazione dell’art.420 – ter comma 5 c.p.p. per non aver accolto, la Corte di Appello di Firenze, una istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento del difensore. La Corte ha invece evidenziato la correttezza dell’operato della Corte di Appello precisando che il difensore ha, comunque, l’obbligo di nominare un sostituto ex art.102 c.p.p. con eccezione solo dei casi in cui l’impedimento sia non prevedibile; nel caso di specie l’impedimento era costituito dalla necessità di osservare un periodo di convalescenza di tre mesi. In ogni caso, continua la Corte, il certificato medico deve indicare in maniera sufficientemente precisa le ragioni che impediscono al difensore la partecipazione all’udienza in modo che il giudice possa valutare la serietà e la fondatezza dell’impedimento del difensore.

A cura di Fabio Marongiu

 

Allegato:
4888-2016