Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Vi è abuso del processo se il ricorso è giuridicamente inconsistente (Cass., Sez. VI, Ord., 21 luglio 2020, n. 15445)

Un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo veniva rigettata sostenendo, tra l’altro, che la patologia psichiatrica della moglie convivente del destinatario, dedotta come causa di forza maggiore a sostegno dell’irregolarità della notifica, non poteva costituire prova dell’impossibilità di aver avuto conoscenza dell’ingiunzione e dell’impossibilità di opporla.

L’opponente proponeva immediato ricorso per Cassazione – la quale ha rigettato il ricorso anche perché “la sentenza era, evidentemente, appellabile” lamentando il mancato esame, da parte del Tribunale, della prova della patologia psichiatrica della moglie quale causa di forza maggiore. La Corte, pronunciandosi sulla richiesta del controricorrente di responsabilità processuale aggravata, la accoglieva, richiamando la recente sentenza Cass., 18/11/2019 n. 29812 e sostenendo che la pretestuosità delle ragioni di censura, in questo caso “giuridicamente inconsistenti”, configura un “abuso dello strumento processuale” che giustifica la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, e cumulabile con le ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2.

A cura di Leonardo Cammunci