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giurisprudenza

1) Se le cause non sono riunite, le spese di lite devono essere liquidate autonomamente. 2) Oltre alle spese generali e a quelle documentate, ve ne sono altre, non documentabili, di fatto sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico, le quali devono essere liquidate in via equitativa (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31030)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiaravano inammissibili due ricorsi introdotti per motivi inerenti alla giurisdizione, per controversie tra le stesse parti e con il medesimo oggetto. La parte soccombente proponeva due ricorsi per revocazione, censurando il capo relativo alle spese, ma rinunciava a entrambi. La controparte non aderiva alla rinuncia e la Corte di Cassazione condannava la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.000 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, per ciascuna causa, e le cause venivano dichiarate estinte.

La ricorrente chiedeva fissarsi udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c., in primo luogo contestando la duplicazione della condanna al pagamento dei compensi professionali, sostenendo che l’identità dell’oggetto dei due giudizi e delle difese spiegate avrebbe dovuto comportare la liquidazione di un unico onorario o l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 4 del D.M. 55/2014; in secondo luogo si contestava la liquidazione degli “esborsi”, in quanto spese non documentate.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, come confermato da numerosi precedenti, l’interpretazione dell’art. 4 del D.M. 55/2014, sia in senso letterale che alla luce dell’evoluzione storica della normativa, porta a concludere che la liquidazione di un unico onorario o la riduzione del compenso possa avvenire soltanto in caso di riunione delle controversie, e non quando le cause aventi medesimo oggetto non vengano riunite. Peraltro, la diminuzione del compenso di cui al comma 4 del citato articolo è discrezionale e dunque non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato come, accanto al rimborso forfettario del 15% e al rimborso delle spese documentate, esista il diritto dell’avvocato al rimborso di spese non documentabili ma connesse allo svolgimento del singolo incarico (ad esempio, gli esborsi per gli spostamenti per raggiungere l’ufficio giudiziario, diversi dalle spese di trasferta), le quali devono essere liquidate in via equitativa, stante anche la loro scarsa rilevanza economica.

A cura di Leonardo Cammunci