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giurisprudenza

Sulla validità della notifica dell’ingiunzione alla parte, che di recente ha trasferito la residenza anagrafica (Cass., Sez. I, 9 maggio 2014, n.10107)

Nel caso in commento una banca aveva più volte tentato invano di notificare un decreto ingiuntivo al presunto debitore, in quanto lo stesso aveva ripetutamente modificato l’indirizzo anagrafico. Successivamente la creditrice aveva notificato l’ingiunzione presso l’ultima residenza anagrafica rilevata e sino ad allora mantenuta, presso la quale sia l’ufficiale giudiziario sia l’agente postale avevano effettuato tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., compresa la spedizione dell’avviso di deposito presso la casa comunale. L’ingiunto si difendeva asserendo di aver di recente nuovamente cambiato residenza, ritenendo pertanto invalida la notifica. In proposito la Cassazione, consolidando un precedente orientamento, afferma che un mero certificato anagrafico di recentissimo trasferimento, intervenuto nel frattempo, – peraltro avvenuto a seguito di plurime variazioni- non vale ad inficiare una notifica eseguita regolarmente ai sensi dell’art. 140 c.p.c. , ma occorre dimostrare di non aver avuto conoscenza della notifica stessa.

a cura di Elena Parrini