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giurisprudenza

Valida la notifica dell’appello al procuratore cancellato su sua richiesta dall’albo forense (Cass., Sez. III, 21 giugno 2012, n. 10301)

La decisione in esame affronta la questione degli effetti sul processo della cancellazione volontaria del difensore della parte dall’albo di iscrizione presso il consiglio dell’ordine e giunge alla conclusione che essa debba essere risolta – in assenza di una previsione normativa che disciplini espressamente la fattispecie –  in modo da distinguere il rilievo della cancellazione dal punto di vista della controparte e dal punto di vista della parte il cui avvocato rinunci all’iscrizione.
Dopo aver escluso che la fattispecie in questione sia riconducibile all’art. 301 c.p.c. e che, quindi, determini l’interruzione del processo, essendo le tre ipotesi contemplate dall’articolo (morte, radiazione e sospensione dell’avvocato) accumunate, a differenza della cancellazione volontaria, dall’indipendenza tanto dalla volontà del difensore quanto da quella della parte, la Corte individua, quali norme idonee a regolare l’ipotesi di cancellazione volontaria del difensore dall’albo, l’art. 85 c.p.c. (che disciplina le ipotesi di revoca e rinuncia del mandato) e l’art. 82 c.p.c. (che esige che la parte stia in giudizio attraverso il ministero del difensore): la prima norma disciplina la fattispecie dal punto di vista della controparte di quella il cui difensore si è volontariamente cancellato (e dal punto di vista dell’ufficio), la seconda dal punto di vista della parte rappresentata dal difensore cancellatosi.
La cancellazione volontaria, infatti, in quanto determinata dalla volontà del legale, assume il significato di una rinuncia implicita, per fatto concludente, alla procura conferitagli; essa, pertanto, così come le ipotesi indicate dall’art. 85 c.p.c., non ha effetto nei confronti della controparte finché il difensore cancellatosi non sia stato sostituito; per gli atti da compiersi ad iniziativa della parte rappresentata dal difensore cancellatosi, invece, assume rilievo l’art. 82, che impone alla parte di stare in giudizio col ministero di un difensore.
Ne discende che la notificazione di un appello presso il difensore che si sia volontariamente cancellato dall’albo è pienamente valida; viceversa, gli atti compiuti dal difensore cancellatosi devono ritenersi nulli e il giudice ne potrà disporre la rinnovazione solo previo rilascio di procura a nuovo difensore.
 
a cura di Andrea De Capua