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giurisprudenza

Tariffe avvocati: valida la norma che dimezza i compensi per il patrocinio a spese dello Stato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10358)

Con la decisione in esame il T.A.R. Lazio si è pronunciato sulla legittimità del d.m. n. 140/2012, nella parte in cui, all’art. 9, stabilisce che per le liquidazioni delle prestazioni a favore di soggetti in gratuito patrocinio, “gli importi sono ridotti di regola per metà”.
Secondo i ricorrenti (avvocati iscritti nell’elenco dei difensori a spese dello Stato), la previsione avrebbe reintrodotto il contenuto di una norma abrogata, l’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002: questo articolo, ai sensi del quale, in caso di patrocinio a spese dello Stato, “gli importi spettanti al difensore … sono ridotti della metà”, sarebbe stato abrogato dall’art. 2, comma 2 del d.l. n. 223/2006, che prevede che “il giudice provvede alla liquidazione … dei compensi professionali, in caso … di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale”.
Poiché, hanno sostenuto i ricorrenti, la decurtazione della metà dei compensi in caso di gratuito patrocinio, essendo assimilabile ad imposizione tributaria, sarebbe soggetta a riserva assoluta di legge, la reintroduzione di questa previsione sarebbe dovuta avvenire con norma di rango primario, non regolamentare.
Il Giudice amministrativo ha rigettato la censura, in quanto fondata su un presupposto errato: l’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, il cui contenuto è confermato dall’art. 9 del d.m. n. 140/2012, impugnato con il ricorso, non è stato abrogato; l’art. 2 del d.l. n. 223/2006, che, al comma 1, stabilisce, in via generale, l’abrogazione delle disposizioni che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, pone, al comma 2, una serie di limiti a questo principio e, in particolare, consente al giudice di provvedere “alla liquidazione … dei compensi professionali, in caso … di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale”; da questo articolo, tuttavia, non si può ricavare il divieto di assoggettare i compensi liquidati “sulla base” della tariffa, utilizzandola come parametro di riferimento non assoluto, a meccanismi di ricalcolo e di decurtazione stabiliti da altre norme primarie, come l’art. 130, il quale non è incompatibile con l’art. 2 e non può, pertanto, ritenersi abrogato.
In relazione a tale profilo, quindi, manca l’interesse all’accoglimento del ricorso: anche in caso di annullamento dell’art. 9 del d.m. n. 140/2012, il dimezzamento dei compensi professionali in caso di gratuito patrocinio resterebbe comunque disciplinato dall’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002.
 
a cura di Andrea De Capua