Con l’ordinanza in rassegna la Suprema Corte afferma il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, nel regime definito dagli articoli 2 e 6 del D.Lgs 150/2011, la sentenza resa dal giudice di pace sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione. Ritiene, infatti il Supremo Collegio che se, da un lato, è ben vero che il Decreto Legislativo n. 150/2011 non contiene una specifica disposizione nel senso dell'appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, dall’altra, tuttavia, per effetto della previsione dell'applicabilità, alle suddette controversie, del rito del lavoro, non è dubitabile che le sentenze di primo grado siano tuttora appellabili e non ricorribili per cassazione. Ciò perché, per effetto delle modificazioni apportate dall’art. 26 D.Lgs. n. 40/2006 all’art. 23 Legge n. 689/1981, avverso le sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006 nei procedimenti iniziati ai sensi della citata disposizione "le controversie previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22 (opposizione ad ordinanza-ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo".
a cura di Alessandro Iandelli