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giurisprudenza

Il rimedio avverso le sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione è esclusivamente l’appello (Cass., Sez. VI, Ord., 13 maggio 2014, n. 10369)

Con l’ordinanza in rassegna la Suprema Corte afferma il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, nel regime definito dagli articoli 2 e 6 del D.Lgs 150/2011, la sentenza resa dal giudice di pace sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione. Ritiene, infatti il Supremo Collegio che se, da un lato, è ben vero che il Decreto Legislativo n. 150/2011 non contiene una specifica disposizione nel senso dell'appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, dall’altra, tuttavia, per effetto della previsione dell'applicabilità, alle suddette controversie, del rito del lavoro, non è dubitabile che le sentenze di primo grado siano tuttora appellabili e non ricorribili per cassazione. Ciò perché, per effetto delle modificazioni apportate dall’art. 26 D.Lgs. n. 40/2006 all’art. 23 Legge n. 689/1981, avverso le sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006 nei procedimenti iniziati ai sensi della citata disposizione "le controversie previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22 (opposizione ad ordinanza-ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo".

a cura di Alessandro Iandelli