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giurisprudenza

Fratelli e sorelle di vittime di terrorismo non sono ammissibili al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. IV Pen., 7 marzo 2013, n. 10673)

La Cassazione ha respinto il ricorso del fratello di una vittima di un atto di terrorismo, presentato avverso un'ordinanza di revoca di un precedente provvedimento di accoglimento, in forza della legge n. 206 del 2004 che assegna il beneficio alle vittime ed ai “familiari superstiti”. La Corte ha ritenuto condivisibile la motivazione della Corte di Assise di Brescia, la quale non ha ritenuto di poter estendere indiscriminatamente detta espressione a tutte le categorie di familiari senza alcuna graduazione né esclusione legata alla maggior prossimità parentale o di convivenza. Il ricorrente lamentava la restrizione operata dalla Corte di Assise con un'interpretazione erroneamente correlata alla clausola di esclusione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 82, comma 4, in forza della quale i benefici in parola sono concessi anche ai fratelli e sorelle non conviventi, anche non a carico, in assenza di beneficiari primari. La Cassazione ha ritenuto viceversa corretto il ragionamento della Assise nel combinare, sulla base di criteri di normalità e di ragionevolezza, l'intuitiva meritevolezza della più stretta prossimità affettiva del familiare superstite, con il dato discriminante dell'esclusione dei familiari di prossimità parentale di grado successivo, oltre al dato economico dell'eventuale vivenza a carico. Nemmeno trova riscontro, afferma la Cassazione, l'ulteriore assunto del ricorrente in base al quale avrebbero diritto al patrocinio a spese dello Stato anche fratelli e sorelle non conviventi delle vittime del terrorismo, anche non a carico, in assenza di beneficiari primari. 

a cura di Giacomo Passigli