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giurisprudenza

La procura ad litem è sufficiente a far maturare il compenso per il patrocinio del Comune, che richiede la forma scritta (Cass., Sez. II, 15 maggio 2014, n. 10707)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dall'avvocato il cui incarico, conferito da un ente comunale, era stato ritenuto dalla Corte distrettuale affetto da nullità, per difetto di forma scritta. La Corte di Cassazione, invece, ha ribadito che il requisito della forma scritta ad substantiam, nel contratto di patrocinio concluso con la pubblica amministrazione, è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ad litem, ai sensi dell'art. 83 cpc. Difatti, la procura – prosegue la Corte – costituisce un negozio unilaterale con cui il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, mentre con il contratto di mandato il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che non è indispensabile – ai fini della conclusione del contratto di patrocinio – il rilascio della procura ad litem, che è necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale né la forma scritta, vigendo per il mandato il principio della libertà di forma. Se, l'organo rappresentativo di un ente pubblico conferisce poi la procura formale ad litem al professionista, che esercita concretamente la rappresentanza processuale della parte, si configura il perfezionamento della forma scritta del sottostante contratto di patrocinio.

a cura di Guendalina Guttadauro