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giurisprudenza

Esercizio abusivo della professione anche con la trattazione di una sola “pratica” (Cass., Sez. VI Pen., 10 marzo 2014, n. 11493)

Con la sentenza in parola la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una praticante avvocato abilitata al patrocinio, già condannata in entrambi i gradi di giudizio per esercizio abusivo della professione, avendo patrocinato una causa civile eccedente il limite di valore consentito.
La Corte ha evidenziato che ai fini dell’integrazione del reato di cui all'art. 348 c.p., non è richiesta alcuna attività continuativa e/o organizzata della professione esercitata abusivamente.
Quando l'esercizio della professione vietato all'agente investa atti tipici della professione, il reato ha natura istantanea, perfezionandosi anche con il compimento di un solo atto abusivo che realizza definitivamente il verificarsi dell'evento lesivo. Evento che è unico, come unitaria è la condotta che lo realizza anche se sviluppata con più atti professionali abusivi. Ne deriva la totale irrilevanza della "unicità" della "pratica giudiziaria" invocata a propria difesa dalla ricorrente. Né rileva il mancato vantaggio economico derivante dall’attività esercitata, nel caso di specie svolta a favore della madre, posto che la norma incriminatrice tutela il bene immateriale della Pubblica Amministrazione e l’eventuale scopo di lucro è elemento del tutto estraneo alla struttura della fattispecie criminosa.

a cura di Guendalina Carloni