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giurisprudenza

Sull’applicazione dei nuovi parametri dei compensi: possibile aumento di un terzo del compenso e interpretazione del valore delle spese forfettarie (Trib. Verona, 23 maggio 2014, n. 1153)

Il Tribunale di Verona, nella sentenza in commento, ha dato un'interessante applicazione sia dell'art. 4, co.8 che dell'art 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014.
Infatti, per quanto attiene la prima disposizione, il Giudice Veronese ha ritenuto che il legislatore, di fatto, abbia introdotto un'ipotesi di soccombenza qualificata idonea a "valorizzare, premiandola, l'abilità tecnica dell'avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie". In altri termini, in casi del genere, il Giudice potrebbe ex officio "premiare" l'abilità dell'avvocato riconoscendogli un ulteriore compenso (nella specie si è trattato di euro 1.200/00).
Per quanto, invece, riguarda l'art 2, comma 2 del D.M. 55/2014, a detta del Giudice scaligero, il riconoscimento del 15%, quale rimborso spese forfettarie, non deve essere inteso come un importo vincolante per il giudicante. Più precisamente, a detta del Tribunale, "solo a seguito di istanza adeguatamente motivata è possibile riconoscere alla parte vittoriosa la percentuale massima prevista a titolo di rimborso spese generali e, in difetto di essa, può riconoscersi solo il valore medio di liquidazione, pari allo 7,50% della somma liquidata a titolo di compenso".

a cura di Marco Ferrero