Il Tribunale di Verona, nella sentenza in commento, ha dato un'interessante applicazione sia dell'art. 4, co.8 che dell'art 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014.
Infatti, per quanto attiene la prima disposizione, il Giudice Veronese ha ritenuto che il legislatore, di fatto, abbia introdotto un'ipotesi di soccombenza qualificata idonea a "valorizzare, premiandola, l'abilità tecnica dell'avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie". In altri termini, in casi del genere, il Giudice potrebbe ex officio "premiare" l'abilità dell'avvocato riconoscendogli un ulteriore compenso (nella specie si è trattato di euro 1.200/00).
Per quanto, invece, riguarda l'art 2, comma 2 del D.M. 55/2014, a detta del Giudice scaligero, il riconoscimento del 15%, quale rimborso spese forfettarie, non deve essere inteso come un importo vincolante per il giudicante. Più precisamente, a detta del Tribunale, "solo a seguito di istanza adeguatamente motivata è possibile riconoscere alla parte vittoriosa la percentuale massima prevista a titolo di rimborso spese generali e, in difetto di essa, può riconoscersi solo il valore medio di liquidazione, pari allo 7,50% della somma liquidata a titolo di compenso".
a cura di Marco Ferrero