L’art. 136, comma 1, del Codice del processo amministrativo, nella versione precedente l’entrata in vigore della legge n. 114/2014, prevede l’indicazione di un unico indirizzo pec ai fini delle comunicazioni di Segreteria. Pertanto, qualora nel ricorso o nel primo atto difensivo sia stato indicato sia l’indirizzo pec del dominus che quello del domiciliatario, la comunicazione di Segreteria effettuata ad uno qualsiasi di questi indirizzi è processualmente corretta.
a cura di Andrea De Capua