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Qualora la prova dell’emenda del condannato minorenne appaia ad una prima indagine insufficiente, l’istituto della riabilitazione speciale attribuisce al Tribunale per i Minorenni un potere-dovere di differire la decisione ad un tempo successivo, purchè non posteriore al compimento del venticinquesimo anno di età da parte dell’interessato. E trattasi di un potere-dovere di cui il medesimo Tribunale è tenuto a dare ragionato conto (Cass., Sez. I Pen., 4 marzo 2019, n. 9425)

V

giurisprudenza
29/04/2019