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Lapo Mariani

giurisprudenza

L’avvocato non è responsabile se riceve la procura alle liti dal falso procuratore (Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, n. 11743)

La Corte di Cassazione ha affermato che, la procura rilasciata all’avvocato da colui che non è provvisto della rappresentanza processuale dell’ente (nel caso di specie un consorzio), è inefficace e rende inefficace tutti gli atti processuali compiuti. Come più volte affermato dal giudice di legittimità, la successiva costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettivo potere di rappresentanza, che manifesti anche tacitamente la volontà di “ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator”, sana in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva, tutti gli atti sino a quel momento compiuti. Alla luce di ciò, si ritiene che il potere certificativo dell’autografia della sottoscrizione della parte, attribuito al difensore dall’art. 83 C.P.C., comma III°, non comprenda il potere – dovere dell’avvocato di esercitare un controllo ed una ingerenza nei confronti della parte rappresentata in giudizio, valutando la capacità della persona fisica che conferisce allo stesso la procura. Ne consegue, che non è configurabile la responsabilità del legale ex art. 2236 C.C., che riceva la procura dal falsus procurator di un ente e ne patrocini i diritti.

a cura di Lapo Mariani