La prima Sezione della corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di Roma, statuendo che la volontaria cancellazione dall’Albo degli Avvocati è equiparabile alla revoca o alla rinuncia alla procura e pertanto non determina l’interruzione del processo.
Ritiene la suprema Corte che, la perdita forzata dello “jus postulandi” si realizzi solo nelle ipotesi di morte, radiazione o sospensione del procuratore costituito, ipotesi queste tutte espressamente disciplinate dal primo comma dell’art. 301 c.p.c. ed indipendenti dalla volontà del procuratore stesso o del suo cliente, mentre la sua volontaria cancellazione dall’Albo trova la sua disciplina al terzo comma dello stesso articolo, in quanto assimilabile alle ipotesi di revoca e rinuncia alla procura.
a cura di Lapo Mariani