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giurisprudenza

La metà delle spese di CTU può essere posta a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., Sez. II, 18 gennaio 2013, n. 1256)

Con la pronuncia in rassegna, la Seconda Sezione del Supremo Collegio ribadisce il principio, già espresso chiaramente da Cass., Sez. I, 08 settembre 2005, n. 17953, secondo cui il Giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, non risultando in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese ex art. 91 c.p.c. Infatti, la compensazione delle spese processuali – nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il Giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio – è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna; ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile è strutturata essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti.
 

a cura di Alessandro Iandelli