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giurisprudenza

Gli onorari dell’avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine ed i diritti vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni (Cass., Sez. II, 23 maggio 2013, n. 12822)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ribadisce alcuni principi già affermati in tema di liquidazione delle spese legali.
La Corte di Cassazione afferma: 1) "in tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale, i diritti di procuratore, invece, vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute. (Cass. n. 11814 del 1998, Rv. 52095; nonchè Cass. 2005 n. 5426, Cass. 2010 n. 11482)"; 2) che "quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, sicché è da quella data – e nei limiti di quanto liquidato dal giudice – e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi".
Nel caso di specie l'Avvocato impugnava l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa a definizione del procedimento dallo stesso instaurato ex art. 28 della L. n. 794/1942 e la Corte di Cassazione, facendo applicazione dei suddetti principi, accoglieva solamente parzialmente il ricorso.
 
a cura di Silvia Ventura