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giurisprudenza

Si ha soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. anche nel caso in cui l’unica domanda proposta, pur articolata in un unico capo, venga accolta in misura inferiore a quella richiesta (Cass., Sez. VI, Ord. 4 gennaio 2013 n. 134).

La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento conferma un orientamento recentemente formatosi in punto di liquidazione delle spese processuali, volto ad estendere notevolmente la nozione di "reciproca soccombenza". La Suprema Corte, rilevando preliminarmente che l'art. 92 c.p.c. consente al giudice di compensare parzialmente o per intero le spese di lite tra le parti qualora sussista la reciproca soccombenza, ribadisce che tale nozione è tale da ricomprendere addirittura l'ipotesi in cui la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e dunque riguardi un'unica domanda articolata in un unico capo che venga accolta in misura inferiore a quella richiesta (Cass. 21 ottobre 2009, n.22381). Per tali ragioni la Corte di Cassazione rigettava il motivo di ricorso rilevando che nel caso di specie la parziale soccombenza rilevata nel merito e confermata in sede di legittimità, trovava giustificazione nella diversità notevole di importo tra il risarcimento patrimoniale e non patrimoniale richiesto e quello poi effettivamente riconosciuto.

 
a cura di Silvia Ventura

Allegato:
134-2013