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giurisprudenza

Cancellazione dall’albo dell’avvocato che, su richiesta del cliente, non fattura i compensi percepiti (Cass., Sez. Unite, 1 agosto 2012, n. 13791)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, statuiscono che, viene meno ai doveri di dignità professionale e rendiconto al cliente, nonché agli obblighi fiscali e previdenziali, l’avvocato il quale, in virtù di un accordo con il cliente circa la libera determinazione del compenso professionale, percepisca emolumenti sproporzionati rispetto all’attività effettivamente svolta ed ometta la fatturazione degli stessi. Continuano gli ermellini affermando che, la dimostrazione da parte del legale, della volontà del cliente il quale abbia espressamente richiesto la non fatturazione delle somme pagate a titolo di compenso, non costituisca una circostanza attenuante, bensì una circostanza aggravante, che realizza un’evasione fiscale continuata, punita con la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo.

a cura di Lapo Mariani