Viola l'art. 22 del Codice Deontologico Forense ed è pertanto passibile della sanzione disciplinare dell'avvertimento l'avvocato che, sulla base di sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia – in relazione alle condizioni economiche del debitore – del credito accertato nella pronunzia giurisdizionale e pur in assenza di un rifiuto esplicito di dare spontanea esecuzione alla sentenza, notifichi al debitore atto di precetto, così aggravando la posizione debitoria di questo, senza avere previamente informato l'avvocato avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva.
a cura di Alessandro Iandelli