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giurisprudenza

Sulla portata generale del mandato alle liti (Cass., Sez. II, 4 giugno 2013, n. 14110)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto che il rilascio del mandato generale alle liti dedotto in una controversia implica un potere dispositivo di natura sostanziale, che esula dall'ambito ristretto della procura alle liti, tenuto anche conto dell'ampia gamma delle facoltà dettagliatamente attribuite con il conferimento – tra gli altri – anche del potere di rispondere all'interrogatorio formale, di rimettere le querele, assegnando in tal modo al mandatario una sorta di legittimazione sostitutiva essenzialmente piena. La Suprema Corte, così dicendo, ha confermato un precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il potere di rappresentanza processuale, con la connessa facoltà di conferire la procura alle liti al difensore, non può mai essere attribuito disgiuntamente dal potere di rappresentanza sostanziale, che non richiede la previa individuazione dei rapporti controversi, che ne formano l'oggetto, ma può validamente essere attribuito con riferimento ad un coacervo di rapporti omogenei e litigiosi. La Corte evidenzia – con riferimento alla fattispecie concreta – la sopravvenuta ratifica della procura generale alle liti in contestazione è stata ritualmente prodotta nel corso del giudizio di secondo grado, facendo venire meno ogni questione afferente la legittimazione a stare in giudizio.

a cura di Guendalina Guttadauro