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giurisprudenza

Qualora il giudizio penale si concluda con un patteggiamento, il Giudice deve liquidare le spese in favore della costituita parte civile secondo i parametri previsti dalla vigente normativa (Cass., Sez. V Pen., 26 marzo 2014, n. 14335)

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che, qualora il giudizio penale si concluda nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p., il Giudice ha il dovere di liquidare le spese a vantaggio della già costituita parte civile secondo le tariffe vigenti.
Nel caso di specie, quindi, il giudicante avrebbe dovuto fare riferimento al D.M. n. 140/2012, che fornisce all'interprete dei valori medi di liquidazione, non vincolanti: pertanto, il giudicante se ne potrà discostare fornendo, nondimeno, una adeguata motivazione sul punto.
L'osservanza di tale dovere è preordinata a consentire alle parti la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla legge, in tema di liquidazione dei compensi professionali.
Il dictum dei giudici di legittimità, sebbene espresso per un giudizio che si era concluso con una sentenza di patteggiamento, sembra ragionevolmente estendibile a tutti i giudizi penali ed alle varie fasi in cui esso è stato suddiviso dal legislatore ai fini della liquidazione delle spese difensive, anche ai sensi del nuovo D.M. n. 55/2014.
a cura di Devis Baldi