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giurisprudenza

Sanzionabile l’avvocato che apre “negozio” su strada (Cass., Sez. Un., 10 agosto 2012, n. 14368)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di alcuni avvocati che avevano avviato uno studio legale associato in un locale posto sul piano strada, applicando alle vetrine vetrofanie indicanti orari di apertura, materie trattate e tariffe a forfait, e utilizzando altresì la dicitura “negozio” nel relativo sito internet.
La Corte ha sottolineato che mentre è da ritenersi legittima la pubblicità informativa dell’attività professionale finalizzata all’acquisizione della clientela, la stessa pubblicità diventa sanzionabile laddove sia svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione.
Nel caso di specie l’utilizzo della particolare insegna dello studio e dell’espressione “negozio” hanno carattere tipicamente commerciale poiché “tendono a persuadere il cliente attraverso un motto pieno di capacità evocativa emozionale, basandosi, quindi, su messaggi pubblicitari eccedenti l’ambito informativo razionale così come previsto dalla norma deontologica”; pertanto pubblicizzare in tal modo la propria attività professionale collide smaccatamente con i canoni imposti dalla deontologia forense.
Né, osserva la Corte, si può imputare al Consiglio Nazionale Forense, che già aveva confermato la sanzione della censura inflitta dal C.O.A., una lettura troppo restrittiva del decreto “Bersani” in tema di pubblicità informativa.
Non è stigmatizzato, al contrario, l’esercizio della professione in ambiente e luogo diverso dalla tradizione o con inusuali modalità comunicative, purché si rispettino i limiti della dignità e del decoro professionale.
Irrilevante, infine, la circostanza dell’immediato adeguamento degli incolpati al modello deontologico suggerito, non esistendo nel sistema disciplinare forense alcuna norma che preveda l’eliminazione dell’illecito in ragione del cosiddetto ravvedimento operoso.

a cura di Guendalina Carloni