Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

E’ valida la comunicazione di fissazione dell’udienza all’indirizzo PEC anche se l’Avvocato non ha ancora la relativa password (Cass., Sez. Lav., 2 luglio 2014, n. 15070)

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è relativo all'impugnazione di un licenziamento per giusta causa, dove i giudici del merito, nel dichiarare improcedibile il gravame, avevano respinto la richiesta del difensore del ricorrente che lamentava la mancata concessione di una proroga dei termini per la notifica, sostenendo di non essere venuto a conoscenza dell'emissione del decreto di fissazione della prima udienza, comunicatogli esclusivamente tramite PEC, poiché sprovvisto ancora di password all'epoca dell'invio della comunicazione da parte della cancelleria della Corte d'Appello.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto, analizzando le disposizioni normative in materia (in particolare, gli artt. 125 e 136 c.p.c., nonché il D.M. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e il D.M. della Giustizia 15 ottobre 2012, n. 209), statuisce che "una volta ottenuta da parte dell'ufficio giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni Avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze.".
a cura di Matteo Cavallini