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giurisprudenza

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento comporta, in forza del principio di ultrattività del mandato, che il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato. (Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295)

Risolvendo un conflitto giurisprudenziale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 15295/2014, hanno chiarito che in ragione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, nel caso in cui l’evento morte non sia dichiarato, è ammissibile il ricorso per Cassazione notificato alla parte deceduta presso il procuratore nominato per il precedente grado di giudizio. Affermando così che tale notifica è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti del defunto o del rappresentante legale della parte divenuta incapace.
Per la Suprema Corte infatti va affermato il seguente principio di diritto secondo il quale: «L’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi dl costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione».
La  sentenza della Suprema Corte prosegue poi affermando che tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui all’art. 46 della legge n. 69 del 2009), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell’art. 300 c.p.c.
Le Sezioni Unite concludono, infine, stabilendo che :  a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell’art. 285 c.p.c. è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell’art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento.
 
a cura di Sara Fabbiani