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giurisprudenza

Sull’esame di abilitazione di avvocato (T.A.R. Genova Liguria, Sez. II, 29 novembre 2012, n. 1531)

Con questa recente sentenza, il TAR Liguria contesta il giudizio di insufficienza dell’atto giudiziario redatto dal ricorrente, che ha sostenuto l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Genova nella sessione 2011/2012.
Ciò sulla base di un parere pro veritate di un docente universitario, che avrebbe ritenuto valido l’elaborato, esprimendosi in termini molto lusinghieri circa il contenuto della prova: ad avviso del Collegio, con questa produzione, il ricorrente avrebbe offerto un importante elemento per consentire di dubitare della validità della valutazione espressa circa la redazione dell’atto giudiziario, ritenuto appena sotto la sufficienza.
Non solo: la mancanza di indicazioni sull’elaborato e l’inesistenza di un giudizio sulla base dei criteri forniti dalla Commissione centrale sarebbero ulteriori elementi sintomatici di un giudizio che risulterebbe censurabile quanto meno sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’illogicità della motivazione, seppure sotto forma numerica.
Il ricorso viene pertanto accolto e per l’effetto viene annullato il provvedimento impugnato, affinché una nuova sottocommissione diversamente composta proceda ad una nuova valutazione delle prove del ricorrente formulando un giudizio che dia conto dei criteri formulati dalla Commissione centrale.
a cura di Andrea De Capua