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giurisprudenza

L’avvocato che svolge attività difensiva nonostante la sospensione da parte del proprio Ordine va incontro alla cancellazione dall’Albo (Cass., Sez.Un., 7 luglio 2014, n. 15429)

Un avvocato impugnava dinnanzi al CNF la decisione del Consiglio dell’ordine di appartenenza, con la quale gli era stata inflitta la sanzione della Cancellazione dall’Albo, per aver continuato ad esercitare la professione, nonostante fosse stato sospeso in via cautelare e a tempo indeterminato. Il Cnf respingeva il ricorso. Il legale proponeva pertanto ricorso per Cassazione, sostenendo di aver fatto affidamento su un provvedimento del Tribunale di F., che aveva affermato che  l’impugnativa al Cnf aveva efficacia di sospendere l’effetto della sanzione disciplinare. Inoltre l’avvocato si doleva dell’eccessiva gravità della sanzione inflittagli. Le SS.UU. hanno respinto il ricorso aderendo alle ragioni del CNF. Preliminarmente la Cassazione ha stabilito che l’avvocato sottoposto a sospensione è privo di ius postulandi, ritenendo pertanto inammissibile il ricorso al CNF; ha aggiunto che il potere di applicare la sanzione inflitta all’incolpato non è censurabile in sede di legittimità. La Corte ha comunque condiviso la sentenza del CNF in merito alla gravità della condotta dell’avvocato sotto due profili, avendo lo stesso compromesso sia gli interessi del cliente, trattandosi di attività difensiva inficiata da nullità, sia la dignità e il decoro della professione forense. 

a cura di Elena Parrini