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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello stato: ammissione nel caso di convivente che chiede risarcimento per violazione obblighi familiari (Cass., Sez. I, 20 giugno 2013, n. 15481)

La sentenza 20 giugno 2013, n. 15481 della Cassazione, decidendo su un caso di revoca di ammissione al gratuito patrocinio, ha sancito il diritto del convivente a richiedere il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi familiari derivanti dall’unione di fatto.
Il caso riguarda una coppia di Treviso. Nello specifico l’uomo, disattendendo la promessa di matrimonio fatta alla donna, la lascia per intraprendere un'altra relazione sentimentale, privando la compagna ed il figlio, della necessaria assistenza morale e materiale.
La donna allora si rivolge al Tribunale, mediante il patrocinio a spese dello Stato, per ottenere dall’ex compagno il risarcimento del danno per violazione degli obblighi familiari, ma il giudice revoca l'ammissione al patrocinio ritenendo che la pretesa fatta valere fosse manifestamente infondata ai fini dell'applicazione dell'art. 126 d.p.r. n. 115 del 2002, perché la ricorrente non aveva la qualità di coniuge ed aveva agito a seguito della cessazione di una convivenza more uxorio.
La Corte fa un quadro riassuntivo con riguardo alla risarcibilità della lesione dei diritti fondamentali della persona e alla rilevanza delle unioni di fatto e cassa l’ordinanza del Tribunale Veneto per aver ritenuto manifestamente infondata la pretesa azionata, senza le necessarie verifiche sulla lesione di diritti costituzionalmente garantiti a prescindere dal tipo di unione, e rinvia al giudice competente che riesaminerà la questione.

                                                                                                                              a cura di Sara Fabbiani