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giurisprudenza

Il difensore che aderisca all’astensione collettiva dalle udienze legittimamente deliberata ha il diritto di ottenere un differimento della trattazione di causa purché tale adesione sia portata a conoscenza dell’Ufficio giudiziario (Cass., Sez. Lav., 23 gennaio 2013, n. 1567)

La Corte di Cassazione, sez. lav. con la sentenza in commento ribadisce un principio già espresso in sede di legittimità chiarendo, in punto di astensione collettiva degli avvocati dall'attività di udienza, quanto segue: in applicazione di quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 171/96 (illegittimità costituzionale della Legge 12 giugno 1990, n. 146, articolo 2, commi 1 e 5, nella parte in cui non prevedeva, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevedeva altresì gli strumenti idonei ad individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure consequenziali in ipotesi di inosservanza), il difensore che aderisca all'astensione collettiva dalle udienze legittimamente deliberata, ha il diritto di ottenere un differimento della trattazione di causa purché tale adesione sia portata a conoscenza dell'Ufficio giudiziario. Nel caso di specie parte ricorrente aveva provveduto a rendere nota la propria adesione all'astensione proclamata dall'OUA a mezzo fax la sera prima dell'udienza e, atteso che il fax non veniva portato tempestivamente a conoscenza del Collegio e della difesa avversaria – prova questa che incombeva sulla parte che chiedeva il rinvio – la Corte di Cassazione giudicava legittimo il comportamento del Collegio territoriale che in tale situazione non differiva la trattazione ed emetteva la sentenza poi impugnata. Dunque la Suprema Corte, ritenendo che l'adesione all'astensione non veniva comunicata con congruo preavviso, rigettava sul punto il ricorso.

a cura di Silvia Ventura

Allegato:
1567-2013