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giurisprudenza

Mancata trascrizione della domanda giudiziale nei registri immobiliari (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2012, n. 1605)

Con la sentenza in commento, la III° Sezione della Corte di Cassazione statuisce che, l’avvocato che non deposita materialmente la nota di trascrizione di una domanda giudiziale, non risponde dei danni provocati alla parte assistita e tanto meno viene riconosciuto responsabile per colpa. Nel caso di specie il professionista, data l’urgenza, era stato espressamente dispensato dai due coniugi, suoi clienti, a depositare la nota di trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di cessione di due immobili in favore dei loro figli. In merito al ricorso in Cassazione depositato dai figli dei suddetti coniugi, col quale veniva impugnata la sentenza della Corte di Appello di Roma, i giudici di legittimità, confermando quanto pronunciato dal giudice di secondo grado, ritengono che, seppure il difensore debba nell’esercizio del mandato a lui conferito ‘attuare la migliore difesa possibile degli interessi di cui sono portatori i suoi clienti’, questi, a differenza del notaio che non può essere mai dispensato anche in caso di espressa volontà dei clienti, non è tenuto a compiere quelle incombenze di natura meramente materiale, eccetto quelle che gli competono in relazione alla sua specifica obbligazione di ‘mezzi’.

a cura di Lapo Mariani