La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha ribadito un principio pacifico, secondo cui la notificazione di un atto processuale può dirsi inesistente e non nulla, quando avviene in un luogo “ non avente alcun collegamento con il destinatario della notificazione, essendo a costui del tutto estraneo”. Pertanto, se l’atto viene notificato in un domicilio, da cui risulta che il destinatario si è trasferito, la notificazione deve ritenersi nulla tutte le volte che l’ufficiale giudiziario attesti, nella relazione di notificazione, “la permanenza di una relazione tra il luogo della notificazione e il destinatario di essa”. Nel caso di specie, la notificazione dell’atto di citazione in primo grado è stata ritenuta nulla, poichè è avvenuta nel luogo che fu già domicilio del convenuto, e l’ufficiale giudiziario ha attestato nella relata di notifica che il destinatario era “assente” e non “ trasferito”: dunque, nonostante l’avvenuto trasferimento non poteva dirsi “reciso ogni collegamento” tra il destinatario dell’atto e il luogo della notificazione. Poi, se il convenuto è stato dichiarato contumace in primo grado, a causa di un vizio della notificazione dell’atto di citazione, ha l’onere di far valere tale nullità con l’appello incidentale, quando sia rimasto in tutto o in parte soccombente nel giudizio di primo grado.
a cura di Guendalina Guttadauro