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giurisprudenza

Il diritto all’equa riparazione del contenzioso in corso e che va per le lunghe non si prescrive (Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2012, n. 16783)

La Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza in commento interviene a risolvere un contrasto giurisprudenziale interno in ordine alla prescrittibilità o meno del diritto all’equa riparazione. La Suprema Corte a sezioni unite ha ritenuto di dover accogliere l'orientamento largamente prevalente nella propria giurisprudenza ed ha quindi affermato che in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l'indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine della prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto nel medesimo art. 4 per la proposizione della domanda. In tal senso depongono i seguenti argomenti: l'incompatibilità tra prescrizione e decadenza se relative al medesimo atto da compiere; la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione; il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione delle iniziative processuali che l'operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo. Nel caso in esame la Suprema Corte, accoglie il ricorso presentato avverso l’ordinanza della Corte d’Appello che, chiamata a pronunciarsi su una domanda di equa riparazione, aderendo sul punto all’ indirizzo minoritario della Suprema Corte, accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ Avvocatura dello Stato. 

a cura di Silvia Ventura