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giurisprudenza

L’avvocato non risarcisce il cliente se perde la causa perchè ha mal interpretato le norme (Corte d’Appello di Roma, Sez. III, 8 gennaio 2013, n. 17)

Nella sentenza in commento la Corte d’Appello di Roma affronta il tema della responsabilità del legale nei confronti del proprio cliente. I principi da cui prende le mosse la Corte d’Appello sono quelli dettati dagli articoli 1176, comma 2, c.c. e 2236 c.c., i quali rispettivamente sanciscono che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di una attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata e che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Facendo applicazione dei summenzionati principi la Corte giunge ad affermare che l’avvocato deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nel caso in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio; viceversa deve ritenersi esclusa la sua responsabilità nei confronti del cliente, salvo dolo o colpa grave, nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni complesse ed opinabili. Rileva infine la Corte d’Appello che, sotto il profilo probatorio, per giurisprudenza costante  in tema di responsabilità di un professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato causato dall’insufficiente o inadeguata o negligente attività del predetto professionista e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale.

a cura di Silvia Ammannati