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giurisprudenza

Sulla ripetibilità delle somme disposte a favore del difensore distrattario ( Cass., Sez. III, 9 ottobre 2012, n. 17157)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha indicato i criteri che regolano l'istituto della distrazione delle spese processuali, di cui all'art. 93 cpc, a favore del difensore e la posizione che egli assume in sede di appello. La Corte, difatti, ha chiarito che l'avvocato distrattario non è un contraddittore necessario nel giudizio di gravame, anche qualora sia stato impugnato il capo della sentenza relativo alle spese. Ciò nonostante, l'avvocato della parte già vittoriosa che abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc – nel caso di riforma o di annullamento della sentenza, che costituisce il titolo esecutivo di condanna al pagamento delle spese e degli onorari – è tenuto a restituire le somme pagate a tale titolo. Il difensore distrattario, difatti, è l'unico soggetto passivo legittimato rispetto all'azione di indebito oggettivo proposta dalla parte soccombente in primo grado, a cui favore la restituzione di dette somme può essere disposta in un giudizio autonomo dal Giudice dell' impugnazione, o, in caso di cassazione, dal Giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 cpc.

a cura di Guendalina Guttadauro