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giurisprudenza

Avvocato che presta la propria attività in favore di un’azienda e parasubordinazione (Cass., Sez. Lav., 16 luglio 2013, n. 17366)

Con riguardo alla domanda di un avvocato, che aveva continuativamente prestato la propria attività per circa dieci anni in favore di una società, volta all’accertamento della natura c.d. parasubordinata del rapporto di lavoro e alla conseguente corresponsione delle differenze retributive, con l’arresto in commento la Suprema Corte rileva che in tema di rapporti di c.d. parasubordinazione il requisito del coordinamento fra la prestazione d'opera continuativa e personale, o prevalentemente personale, del collaboratore e il preponente postula che la medesima attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire alle finalità cui esso mira. Ne consegue che, nel caso in cui la prestazione continuativa e personale sia quella di un avvocato, il coordinamento va ravvisato qualora l'attività del legale si inserisca nell'organizzazione aziendale del preponente, risulti collegata con gli scopi di essa, e, pur in limiti compatibili con l'autonomia professionale, sia assoggettata ad ingerenze e direttive del committente.

a cura di Alessandro Iandelli