Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Condanna del querelante alla refusione delle spese di costituzione e difesa: necessità che la domanda venga posta innanzi al Giudice del procedimento penale (Cass., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1748)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento fa salvo e condivide il seguente principio di diritto formulato nella decisione impugnata: per la liquidazione delle spese sostenute in giudizio è sempre e solo competente il giudice che conosce e/o ha conosciuto della controversia. La Suprema Corte specifica inoltre che nell’ambito del giudizio penale conclusosi con l’assoluzione del querelato, la condanna alle spese dei querelanti deve essere chiesta ed è dunque obbligatoria solo quando sia stata domandata dal querelato poi assolto. Nel caso in cui manchi tale domanda, deve ritenersi che il giudice penale – con apprezzamento insindacabile – abbia ritenuto di non fare uso del potere conferitogli dall’art. 427 c.p.p. in riferimento all’art. 542 c.p.p. ed abbia dunque ritenuto prevalente il criterio di ordine generale. Non sono nemmeno invocabili, in difetto di specifica domanda sulle spese proposta ai sensi dell’art. 427 c.p.p., le disposizioni contenute negli artt. 535 e 542 c.p.p. Nel caso di specie la ricorrente – processata in sede penale per i reati di ingiuria e diffamazione su querela delle persone offese ed assolta in ordine al primo perché il fatto non sussiste ed in ordine al secondo perché il fatto non costituisce reato – non aveva richiesto in quella sede la condanna alle spese dei querelanti e si era invece rivolta, in un successivo momento, al giudice civile per ottenere, oltre al risarcimento dei danni morali ed all’immagine, anche la refusione delle spese legali sostenute nel procedimento penale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la pronuncia di appello impugnata laddove dichiara inammissibile la domanda sulle spese sostenute nel processo penale, in quanto la stessa andava proposta non al giudice civile, ma al giudice del procedimento e dunque a quello penale.

a cura di Silvia Ventura