La Cassazione ha confermato la decisione di sanzionare l'avvocato che, in un atto di opposizione all'archiviazione, aveva scritto della necessità, da parte dei magistrati, di frequentare scuole di perfezionamento per non incorrere in errori di diritto e li accusava anche, sostanzialmente, di imparzialità. Il CNF, nel respingere l'impugnazione proposta avverso la sanzione (avvertimento) comminatagli dal proprio COA, evidenzia come tale comportamento configuri l'illecito di cui all'art. 53 del codice deontologico. Le Sezioni Unite hanno ritenuto la motivazione del CNF esaustiva e corretta, anche nel respingere l'argomento di ricorso relativo all'avere scritto materialmente l'atto altro collega, essendo le firme apposte sullo stesso ictu oculi identiche alle altre presenti in atti.
a cura di Giacomo Passigli