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giurisprudenza

La domanda di mediazione produce l’effetto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza nei procedimenti di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2013, n. 17781)

Con l’arresto in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell’esercizio più puntuale della funzione nomofilattica, dirimono un contrasto su una questione che aveva visto dare risposte diverse da parte delle sezioni semplici, ovvero se il contenzioso civile nascente dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo rientri o meno nel campo d'applicazione della mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, essendo "indisponibile" il diritto al termine ragionevole di durata del processo.
A favore della soluzione positiva della questione propendeva la natura patrimoniale e disponibile del diritto alla riparazione monetaria del danno subito a causa della durata eccessiva del processo, sul quale si è riconosciuta alla P.A. la facoltà di predisporre mezzi stragiudiziali di soddisfazione e il legislatore è intervenuto per porre limiti alla misura dell'indennizzo, modificando la Legge n. 89/2001 con l'art. 55 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 124.
Invece, militava in senso contrario alla natura disponibile del diritto al giusto processo, la riserva giudiziaria per l'accertamento della durata del processo e la qualifica di essa come "irragionevole", dato che la normativa interna della legge delega (art. 60 L. 18 giugno 2009 n. 69) deve adeguarsi a quella comunitaria e quest'ultima dichiara inapplicabile la mediazione alla materia fiscale, doganale e amministrativa oltre che a quella della "responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di poteri pubblici (acta iure imperii" (art. 1, comma 2, Direttiva 2008/52/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2008).
Le Sezioni Unite dirimono l’ora sintetizzato contrasto affermando il principio secondo cui la mediazione civile e commerciale di cui al D.Lgs. 28/2010 può trovare applicazione anche con riguardo alle controversie relative alla domanda di equa riparazione in quanto vertenti su diritti patrimoniali e disponibili e, quindi, possibili oggetto di transazioni e conciliazioni e ciò anche a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 28/2010, di cui alla sentenza del 6 dicembre 2012 n. 272, con la quale la Corte Costituzionale ha escluso la obbligatorietà della mediazione in ogni controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili e, dunque, anche se la mediazione non costituisce più condizione di proponibilità della domanda. In particolare, proseguono le Sezioni Unite, resta fermo l'effetto dell’istanza di mediazione ai fini dell'interruzione della prescrizione e di impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire per equa riparazione, essendo rimasta ferma l'applicazione del sesto comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010, che non è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale ed è coerente agli intenti deflattivi del contenzioso giudiziario della disciplina legale della mediazione stessa.

a cura di Alessandro Iandelli